Regolamento interno
modificato dall'Assemblea straordinaria del 29 maggio 2022.
PREMESSA
La Comunità Cristiana Evangelica di Bergamo, sorta in forma indipendente agli inizi del XIX secolo (esattamente nel 1807), negli anni Venti del secolo successivo decise di entrare a far parte della Chiesa Evangelica Valdese. Le trattative condotte si conclusero con la lettera del Presidente del Consiglio della Comunità, signor Roberto Steiner, al Moderatore della Tavola valdese, in data 18 aprile 1934, e con la risposta del Moderatore, pastore V. Alberto Costabel, in data 2 maggio 1934. A queste due lettere fu riconosciuto il valore di una Convenzione, sulla base della quale il Sinodo del 1934 assunse la seguente delibera:
Il Sinodo Valdese, nel momento in cui la Comunità di Bergamo entra a far parte della unità delle Chiese Valdesi, mentre augura che questa fusione di forze evangeliche segni, nella città di Bergamo, una sempre più intensa affermazione di testimonianza, di vita evangelica, rivolge a questi nostri fratelli, che ora più strettamente divengono tali, il più affettuoso saluto di benvenuto (art. X).
Il Sinodo dell'anno successivo deliberò inoltre:
Il Sinodo, visto il parere favorevole della Tavola, riconosce, in base agli art. 4 e S dei Regolamenti Organici, l'autonomia della Chiesa di Bergamo (art. 21).
Confluendo nella Chiesa Evangelica Valdese, la Comunità Cristiana Evangelica di Bergamo dichiarò di «riconoscere le basi fondamentali e le discipline che regolano la vita delle Chiese valdesi», discostandosi tuttavia dall'applicazione di alcuni articoli di dette discipline (richiamate con le sigle R0.2, R0.3, R0.4/V), allo scopo di conservare alcune caratteristiche ecclesiologiche sue proprie, e in primis la distinzione fra Membri di chiesa di parte svizzera e Membri di chiesa di parte italiana, con Assemblee separate per alcune incombenze.
Ciò fu confermato nel "Regolamento interno" che la Comunità si diede successivamente, e da ultimo con delibera della propria Assemblea Generale del 1988: regolamento dichiarato del resto modificabile dall'Assemblea su proposta del Consiglio (art. 10).
Intanto, fra i Membri di chiesa di parte italiana venivano via via inclusi quanti si aggregavano alla Comunità, indipendentemente dalla rispettiva nazionalità di origine.
Nel 1993 fu elaborato da un'apposita commissione un nuovo progetto di "Regolamento interno", che però non giunse all'esame dell'Assemblea. Quest'ultima, tuttavia, nel 2001 modificò alcuni articoli per rendere possibile ciò che la mutata composizione della Comunità suggeriva, vale a dire l'inserimento di una rappresentanza africana nel Consiglio di chiesa.
Il Sinodo del 1997 riconobbe al Consiglio di chiesa, che perseguiva e persegue congiuntamente i fini istituzionali di culto, istruzione e assistenza, il carattere di "Ente ecclesiastico autonomo nel quadro dell'Ordinamento valdese"; e a seguito di ciò a detto Consiglio fu riconosciuta la personalità giuridica civile da parte del Ministero dell'Interno, in data 28 gennaio 1999.
Nel 2004 furono interpellati tutti i membri di Chiesa di parte svizzera circa l'opportunità di mantenere distinti gli elenchi dei membri di chiesa e le assemblee, ed essi, in maniera quasi plebiscitaria, riconobbero l'opportunità della unificazione tanto degli elenchi quanto delle assemblee, segnalando al tempo stesso l'opportunità che l'elenco facesse menzione della loro condizione di cittadini svizzeri residenti in Italia, ai meri fini del riconoscimento delle loro associazioni da parte delle autorità elvetiche.
Tutto ciò premesso, l'Assemblea, debitamente convocata in seduta straordinaria in data 22 gennaio 2006, approva il seguente
Art. 1.- La Comunità Cristiana Evangelica di Bergamo [d'ora in poi: Comunità], entrata a far parte dell'unità delle Chiese valdesi nel 1934 (in seguito ad apposita Convenzione con la Tavola e alla conseguente delibera del Sinodo dello stesso anno), conserva la sua denominazione particolare di Comunità Cristiana Evangelica di Bergamo, alla quale è aggiunta la dicitura Chiesa Valdese, così che essa viene identificata come Comunità Cristiana Evangelica di Bergamo (Chiesa Valdese).
Art. 2.- La Comunità è stata riconosciuta come chiesa autonoma dal sinodo del 1935, e mantiene tale qualifica, con i diritti e i doveri che ne conseguono, finché la sua composizione e la sua struttura rispondono ai requisiti previsti dagli articoli. 9 e 10 del R0.4/77 (Regolamento sulle chiese locali valdesi, approvato con l'articolo 12/SI/1977).
Art. 3.- L'iscrizione dei membri nei registri della Comunità avviene conformemente a quanto stabilito dal R0.2/77 (Regolamento sulle persone nella chiesa, approvato con l'articolo O/SI/1977), indipendentemente dalla loro nazionalità d'origine. I cittadini svizzeri sono elencati con l'annotazione "CH" (Cittadinanza e Passaporto Svizzero), ai fini specificati nella Premessa. Nella compilazione annuale degli elenchi dei membri di chiesa, si specificherà in apertura il significato di questa sigla.
Art. 4.- La Comunità è retta da un'Assemblea, la cui composizione e attribuzioni sono tutte quelle finora esercitate rispettivamente dall'Assemblea di Parte Italiana, dall'Assemblea di Parte Svizzera e dall'Assemblea Generale, conformemente al capitolo III del citato R0.4/77.
Art. 5.- La Comunità è amministrata da un Consiglio di Chiesa, di cui fanno parte con voce deliberativa i pastori e i diaconi adibiti dalla Tavola alla cura della chiesa, nonché gli anziani e i diaconi eletti dall'Assemblea. Tre di questi, indipendentemente dal fatto che siano anziani o diaconi, devono essere scelti, ove possibile, fra i membri di chiesa contraddistinti dall'annotazione "CH" di cui all' art.3. Con voce consultiva partecipano alle sedute del Consiglio i candidati al ministero addetti alla chiesa, e un rappresentante della scuola domenicale, dei predicatori locali e delle altre attività settoriali.
Art. 6.- Gli anziani e i diaconi sono eletti dall'Assemblea nel numero complessivo di otto. Gli anziani e i diaconi sono eletti di cinque anni in cinque anni, ma non più di tre volte consecutivamente (cfr art. 15,16,17 del R0.3/79 e art.30 del R0.4/77).
Art. 7.- Ogni anno il Consiglio elegge nel suo seno il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere.
Art. 8.- Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea, in seduta straordinaria, su proposta del Consiglio di chiesa.
Art. 9.- Per quanto non diversamente specificato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni dei citati R0.2/77, R0.3/77 e R0.4/77, che vengono allegati al presente Regolamento e ne costituiscono parte integrante.
Art. 10.- (norma transitoria) - I Consiglieri "di parte svizzera" in carica al momento dell'approvazione del presente Regolamento, sono considerati eletti nel loro ufficio da quello stesso giorno, indipendentemente dall'anno della loro cooptazione, ed iniziano il primo dei tre possibili quinquenni di cui all'art. 6. I Consiglieri "di parte italiana" in carica al momento dell'approvazione del presente Regolamento, concludono il loro mandato quinquennale in corso alla sua naturale scadenza, ed il medesimo andrà considerato quale primo dei tre quinquenni possibili a norma dell'art 6.
Sono qui aggiunti gli stralci del R0.2 (capitoli I e III), R0.3 (capitolo III) ed R0.4 (capitoli III e IP), da considerarsi parte integrante del Regolamento.